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Arbitrato

Arbitrato

L’Arbitrato

L’arbitrato è uno strumento finalizzato alla risoluzione di controversie civili e commerciali che si pone come alternativo rispetto alla giustizia ordinaria perchè si svolge in tempi rapidi e gli arbitri vengono scelti tra professionisti esperti dell’oggetto della lite.

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840).
È possibile ricorrere all’arbitrato quando le parti:

a) abbiano inserito nell’ambito del contratto una clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all’esito di un arbitrato (CLAUSOLA COMPROMISSORIA);

b) abbiano stipulato in un concorde atto distinto (detto COMPROMESSO )che l’oggetto della controversia in essere verrà demandata ad un arbitrato;

c) abbiano stabilito con apposita convenzione che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti extra-contrattuali determinati.

Un minor rigore formale caratterizza l’arbitrato rispetto al procedimento giudiziale anche dal punto di vista della difesa tecnica delle parti che ai sensi dell’art. 816 bis “possono” (e quindi non “devono”) stare in arbitrato a mezzo di difensori.

Gli arbitri devono sempre essere in numero dispari affinché sia sempre possibile una pronuncia presa a maggioranza semplice. Nel caso che il contratto preveda un numero pari di arbitri, spetta al presidente del tribunale o dell’organismo a ciò deputato, nominarne un altro aggiuntivo.

L’arbitrato si svolge mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno(Arbitro Unico) o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3 (Collegio arbitrale), di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo o dai loro arbitri, o in caso di mancato accordo, da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale, il Responsabile di un organismo), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

La nomina è normalmente affidata al Presidente di qualche Ufficio Giudiziario, Ordine Professionale, Ente od Autorità Pubblica, ovvero alla Istituzione Arbitrale al cui Regolamento la convenzione d’arbitrato faccia eventualmente riferimento, come oggi espressamente ammesso dall’art. 832 c.p.c. 12. Nel caso di rinvio a Regolamento arbitrale precostituito, le modalità di nomina saranno quelle previste dal Regolamento medesimo in conformità al quale l’Istituzione Arbitrale adita provvederà ad individuare, solitamente all’interno di un proprio elenco e secondo le specifiche competenze, l’Arbitro o gli Arbitri cui affidare la risoluzione della controversia.

L’Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri.

Una prima grande classificazione si rinviene avendo attenzione alla modalità di svolgimento della procedura, distinguendosi l’arbitrato rituale da quello irrituale: se gli arbitri nel loro giudicare seguono le norme del Codice di Procedura Civile si parla di arbitrato rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo. Ove invece gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura l’arbitrato sarà irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.

In altre parole il criterio tradizionale di distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale vede, nel primo caso, le parti demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del Giudice, mentre, nel secondo caso, la soluzione della controversia rimessa ad un atto negoziale che gli arbitri sono incaricati di formare ‘in nome e per conto’ degli interessati che si impegnano ad accettarlo come frutto della propria volontà.

Inoltre l’arbitrato viene distinto in arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.

Una ulteriore distinzione può essere fatta tra arbitrato interno ed arbitrato internazionale. L’arbitrato internazionale, più precisamente detto arbitrato commerciale internazionale, al fine di non confonderlo con l’arbitrato tra stati, riguarda quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità; ad esempio tra parti una italiana e l’altra straniera, oppure quando l’oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale. Per il diritto interno l’arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero [Art. 830, terzo comma c.p.c.].

Il lodo: se si segue la disciplina dell’arbitrato rituale, le parti potranno richiedere al Tribunale territorialmente competente la dichiarazione di esecutività del lodo e fondare su di esso una procedura
esecutiva; il lodo rimane comunque un atto privato, al quale la legge ricollega gli stessi effetti dichiarativi della sentenza; diversament, nel caso di arbitrato irrituale, il lodo è destinato a rimanere nell’ambito più ristretto dell’autonomia privata e soggetto all’ordinaria tutela giurisdizionale nel caso di inadempimento di una delle parti.

La ratio sottesa al difforme trattamento spettante alle due tipologie di lodi arbitrali è infatti nella procedura dalla quale promanano e negli effetti che sono destinati per ciò solo a produrre: nel primo caso il lodo è il frutto dell’unica alternativa codificata alla giurisdizione ordinaria per conseguire una decisione che può ottenere efficacia esecutiva nell’ordinamento. Ed infatti la normazione dell’arbitrato rituale è volta a garantire il rispetto dei principi fondamentali propri del giudizio civile in punto a svolgimento del procedimento, istruzione probatoria, terzietà ed imparzialità degli arbitri, contraddittorio, deliberazione e requisiti del lodo.

Quando le parti optano per l’arbitrato irrituale, scelgono un procedimento indubbiamente più snello e con minori vincoli legislativamente preordinati, che però conduce ad una pronuncia destinata ad avere gli effetti non di una sentenza, bensì di un negozio tra privati.

E’ fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”, cioè come unico vero limite all’arbitrato l’indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso.

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che tendenzialmente coincide anche con l’oggetto del lodo. La proposizione della domanda di arbitrato, è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale e pertanto la proposizione della domanda di arbitrato è idonea ad interrompere il corso della prescrizione e conseguentemente a sospendere la stessa dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell’arbitro (o collegio arbitrale) non sia più impugnabile. Inoltre è possibile trascrivere la domanda di arbitrato con riferimento a beni immobili e beni mobili registrati.