Mediazione in Videoconferenza Moduli di mediazione Indennità di mediazione

FAQ


Che cosa si intende per mediazione?

Secondo l’art. 1 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, si intende per mediazione, l’attività svolta da un terzo imparziale, e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Pertanto la mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il mediatore, assolutamente imparziale e “super partes”, ha il compito di individuare l’interesse primario delle parti e di guidarle nell’individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.

Quali sono le principali funzioni del Mediatore?

Il mediatore e’ la persona fisica che svolge la mediazione privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

Dove si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge presso una sede operativa dell’organismo di conciliazione liberamente scelto dalla parte istante tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

 Come si inizia la mediazione?

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

CLICCA QUI

PER PRENOTARE ON LINE A TUA MEDIAZIONE

La domanda di mediazione è scaricabile dal sito .

CLICCA QUI

PER SCARICARE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi verrà data priorità a quella inoltrata per prima, in tal caso farà fede la data e l’ora di presentazione della domanda. Entro i TRENTA giorni successivi al deposito della domanda, l’organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro dandone comunicazione alle parti. La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell’incontro fissato.

 

Posso iniziare una causa senza tentare la mediazione?

No, se la materia rientra tra quelle obbligatorie. Infatti, se le parti in lite si rivolgono subito al giudice, lo stesso assegnerà loro (non oltre la prima udienza) un termine di 15 giorni per la presentazione della istanza di mediazione.

Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa?

No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall’esito della mediazione.

Chi sceglie l’organismo di conciliazione?

L’organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l’organismo di conciliazione del luogo del giudice territorialmente competente a decidere la causa a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.

Chi è il mediatore?

Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010, è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale. E’ inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa. Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro, ma deve svolgere il compito di “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti.

Cosa accade se le parti non si accordano sulla persona del mediatore? 

Il terzo neutrale può essere scelto dalle parti, e nominato da CONCILIAMOCI S.R.L., tra i mediatori appositamente formati e accreditati a svolgere tale funzione per l’Organismo CONCILIAMOCI che, qualora le parti non esprimano alcuna preferenza, provvederà a scegliere e nominare il mediatore.

Quali sono i principali obblighi dei mediatori? 

Il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento di mediazione. Il mediatore è soggetto imparziale e, prima di accettare l’incarico deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità con cui dichiara di non avere alcuna relazione con le parti, di non avere alcun interesse personale od economico e di non aver alcun pregiudizio.

Perché chiedere l’intervento di un mediatore?

Il mediatore ha il compito fondamentale di facilitare la trattativa tra le parti in modo che si raggiunga una soluzione della lite senza imposizioni esterne. Ascoltando le parti e dialogando con loro, sia congiuntamente che in privato, il terzo neutrale ha modo di approfondire gli aspetti veramente importanti della vicenda, che sovente trascendono le posizioni giuridiche espresse. Questi aspetti possono includere particolari istanze o bisogni che, se condivisi con il mediatore, possono favorire il raggiungimento di soluzioni basate sui reali interessi in gioco. Per via dell’ovvia riluttanza a rivelare le proprie priorità alla controparte, infatti, negoziando faccia a faccia le parti potrebbero non essere in grado di raggiungere accordi ottimali. Inoltre, di fronte a chi è chiamato a decidere sul torto e la ragione, come il giudice o l’arbitro, i litiganti non parleranno mai di altri aspetti importanti nella risoluzione bonaria delle controversie, come gli eventuali punti deboli delle rispettive posizioni.

Entro quanto tempo deve essere fissato il primo incontro tra le parti? 

Il mediatore deve fissare il primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda.

Chi partecipa all’incontro con il mediatore?

È fondamentale che partecipino le parti personalmente perché in caso d’intesa la procedura possa terminare con la stesura di un accordo definitivo. Con il consenso delle parti e del mediatore, possono essere ammesse altre persone, come ad esempio dei periti, la cui presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della vertenza.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Qual è il valore legale degli accordi raggiunti con la procedura di Mediazione?

All’esito della procedura di Mediazione,  l’eventuale accordo raggiunto tra le parti  costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Che accade nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo? 

Durante il primo incontro (l’incontro preliminare di programmazione) il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di concludere la mediazione con un accordo, oppure di iniziare la procedura di mediazione e procede con lo svolgimento o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio. In questo ultimo caso nulla è dovuto per l’indennità della mediazione.

Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale.

In caso di mancato accordo, le parti sono libere di esperire qualsiasi altra procedura prevista dal contratto o dall’ordinamento.

Cosa può trapelare all’esterno di quanto viene detto o fatto durante la procedura di Mediazione ? 

Elemento centrale della procedura è la riservatezza. L’intero procedimento di mediazione  ha carattere riservato: la riservatezza copre ogni informazione acquisita, ogni appunto preso, ogni documento redatto solo per il procedimento di mediazione. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti, e dal mediatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi. Il mediatore non può riferire ad una parte le informazioni apprese durante i colloqui riservati con l’altra e viceversa, salvo e alle condizioni in cui sia autorizzato dall’altra parte.

I mediatori tirocinanti sono obbligati alla riservatezza?

Se presente alle mediazioni anche il mediatore in tirocinio, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.

Qual’e’ la durata massima del procedimento di Mediazione?

In base all’art. 6 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Nella prassi nella maggior parte dei casi, il procedimento ha una durata complessiva di 30/40 gg.

Quali sono i vantaggi fiscali della Mediazione?

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Inoltre alle parti, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

La mediazione è sempre obbligatoria?

No, ecco per legge l’elenco delle materie obbligatorie:

  • condominio,
  • diritti reali,
  • divisione,
  • successioni ereditarie,
  • patti di famiglia,
  • locazione,
  • comodato,
  • affitto di aziende,
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, ad eccezione di quelle relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale, bancari e finanziari.

 Quanto dura la mediazione? 

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.

La mediazione è pubblica?

No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

Si, ma anche in questo caso vale l’obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all’altra.

Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse ed eventualmente dai loro avvocati.

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso le parti non raggiungano un accordo?

Le parti hanno la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farla.
Le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali devono far pervenire sempre per iscritto ed entro 7 giorni, l’accettazione o il rifiuto della stessa. In caso di mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si considera come rifiutata.

In caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

Quali sono le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione?

La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo attiva il potere discrezionale del giudice, il quale nell’eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova a scapito della parte assente che può inoltre venire condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio se, nei casi previsti dall’articolo 5 di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Quali sono i costi della mediazione?

Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione che equivalgono a € 40,00, oltre IVA, il Ministero della Giustizia ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni  note a priori e connesse dall’andamento della mediazione.

La procedura di mediazione aumenta i costi di gestione della controversia?

Tali procedure riducono i costi di gestione di una controversia che viene affrontata e risolta in tempi molto più brevi rispetto a quelli “tradizionali” di un procedimento giudiziale.

I costi della mediazione sono decurtabili dalle future spese della causa?

No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa, neppure nel caso di mediazione obbligatoria.

Vi è anzi un caso in cui le spese legali non ‘seguono la soccombenza’ come solitamente avviene; questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore, intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince, ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore.

In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto, ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice la condanna al versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.

L’utilizzo della conciliazione può costituire una minaccia per il mercato dell’avvocatura?

No, infatti le controversie continueranno ad esistere per tutti quei soggetti meno inclini alla conciliazione. Coloro che si dimostreranno più sensibili alle esigenze di quella parte di  clientela che auspica una rapida e più economica risoluzione delle controversie, assisteranno probabilmente il cliente soddisfatto anche per le controversie future.

In questa ottica gli avvocati stanno dimostrando una sempre maggiore sensibilità  verso la mediazione, approfondendo la loro conoscenza  sia nel rappresentare efficacemente i propri clienti davanti al mediatore, sia al fine di agire come mediatori (quando non sono coinvolti loro clienti), infatti, circa il 70% dei mediatori accreditati presso il Ministero della Giustizia è costituito, appunto, da avvocati.

Qual è la differenza tra un arbitro e un mediatore?

Il mediatore non emette giudizi, ma assiste le parti nel trovare una soluzione comune. Un arbitro, anche lui nella veste di terzo neutrale, produce un giudizio vincolante per le parti.

Qual è la differenza tra arbitrato e mediazione?

L’arbitrato ha come esito un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale. L’arbitrato nasce da un accordo delle parti che può essere preesistente all’insorgere della controversia o successivo a questa, tuttavia la principale differenza risiede nel fatto che in tale procedura la soluzione alla controversia è imposta alle parti da un terzo neutrale. Nella mediazione il terzo neutrale aiuta le parti ad elaborare la loro personale soluzione.

Ho fatto un corso ed ho conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di mediatore ma non sono iscritto ad alcun organismo, sono tenuto all’aggiornamento biennale?

Solo  i mediatori iscritti negli elenchi degli Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono tenuti a seguire un percorso di aggiornamento formativo biennale della durata complessiva non inferiore a 18 ore (D.M. 180/2010, art. 18, co. 2, lett. g).

Il mancato aggiornamento comporta il venir meno dei requisiti necessari per continuare ad esercitare l’attività di mediatore.

Di seguito le informazioni relative alle tre ipotesi possibili in base ai chiarimenti del Ministero della giustizia:

1) Per i mediatori iscritti ad un organismo di mediazione in data antecedente l’entrata in vigore del D.M. 145/11 (26 agosto 2011) la scadenza per completare le 18 ore di formazione di aggiornamento obbligatorio è il 26 agosto 2013.

2) Per i mediatori iscritti ad un organismo di mediazione in data successiva l’entrata in vigore del D.M. 145/2011 (26 agosto 2011) la scadenza per completare le 18 ore di formazione di aggiornamento obbligatorio decorre da due anni dalla data di iscrizione all’organismo.

3) Per i mediatori che hanno frequentato un corso di mediazione valido ai sensi dei DM 180 e 145 e non si sono iscritti a nessun organismo non decorre il biennio di aggiornamento.

La data di iscrizione del mediatore corrisponde a quella indicata nel PDG del Ministero della giustizia rilasciato all’organismo. In mancanza del PDG, la data di iscrizione corrisponde al sessantunesimo giorno successivo alla richiesta di iscrizione al Ministero da parte dell’organismo.

Pur non essendo stata disciplinata espressamente dalla normativa, si presume che le scadenze rimangono invariate anche nel caso in cui l’organismo a cui il mediatore è iscritto è stato cancellato dal Registro prima delle scadenze dell’aggiornamento biennale del mediatore.