Clausole
CLAUSOLE
In seguito all’introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio si ritiene che possa essere opportuno, nell’interesse delle parti, inserire una clausola di mediazione nell’ambito contrattuale e societario. Si tratta dunque di andare ad inserire in un contratto o in un atto di costituzione/statuto di un ente una clausola che prevede l’esperimento del tentativo di mediazione prima di ricorrere alle tradizionali vie di gestione del contenzioso (giustizia ordinaria o arbitrato).
Poiché l’art. 4, comma 1, del D.lgs 28/2010 dispone che la domanda di mediazione vada depositata presso un ente iscritto nel Registro degli organismi di mediazione e che in caso di più istanze relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. In tale ipotesi, in mancanza di una clausola che specifichi l’ente presso il quale attivare la mediazione, la scelta verrà compiuta dalla parte più solerte con effetti vincolanti nei confronti dell’altra. Diventa perciò palese l’opportunità di una scelta preventiva dell’Organismo di Mediazione a cui fare riferimento.
La decisione di rivolgersi ad un Organismo in luogo di un altro non è tuttavia indifferente; scegliere l’ente davanti al quale si svolgerà la mediazione vuol dire infatti stabilire il luogo della mediazione e di quali mediatori si usufruirà e soprattutto a quale Regolamento si aderirà.
L’individuazione in via preventiva, tramite apposita clausola, dell’Organismo deputato a esercitare la mediazione, costituisce dunque una scelta di piena tutela e garanzia.
La clausola di mediazione, inoltre, può essere opportuna anche nell’ambito del mandato professionale, allo scopo di superare eventuali conflitti con il cliente.
Si riportano qui di seguito alcune formule esemplificative di clausola di mediazione generica, da inserire in un contratto o nello statuto di una società.
CLAUSOLA CONTRATTUALE DI MEDIAZIONE
“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede in Rimini Via Falminia n.171/B, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n.887, sede di _____________ secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti
espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento della procedura sono consultabili all’indirizzo internet www.conciliamocisrl.com nelle apposite sezioni.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio/arbitrato ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
CLAUSOLA CONTRATTUALE DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO
“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede in Rimini Via Flaminia n. 171/B, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n.887, sede di _____________ secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento della procedura sono consultabili all’indirizzo internet www.conciliamocisrl.com nelle apposite sezioni.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio/arbitrato ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno devolute alla decisione di un arbitro unico nominato in base al Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI S.R.L. in vigore al momento dell’attivazione della procedura, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, consultabile sul sito www.conciliamocisrl.com nell’apposita sezione, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico, alle modalità di designazione del medesimo. L’Arbitro Unico deciderà in via rituale (1), nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.), secondo equità (2), e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
La sede della procedura sarà _____________”.
(1) Qualora le parti intendessero ricorrere all’arbitrato irrituale, dovranno sostituire la frase “.. rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c.”, con la seguente frase: irrituale e le parti riconoscono sin d’ora il lodo come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. In questo caso però il lodo non potrà acquistare efficacia esecutiva simile a quella di una sentenza, avendo solo efficacia contrattuale.
(2) Le parti possono sostituire il termine equità con diritto.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE STATUTARIA
“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all’ inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede legale in Rimini Via Flaminia n. 171/B, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 887, sede di _____________, secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO STATUTARIA
“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all’ inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede legale in Rimini Via Flaminia n. 171/B, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 887, sede di _____________, secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente statuto o in relazione allo stesso, saranno devolute alla decisione di un arbitro unico nominato in base al Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI S.R.L. in vigore al momento dell’attivazione della procedura, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da
ora di accettare, consultabile sul sito www.conciliamocisrl.com nell’apposita sezione, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico, alle modalità di designazione del medesimo. L’Arbitro Unico deciderà in via rituale (1), nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.), secondo equità (2), e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
(1) Qualora le parti intendessero ricorrere all’arbitrato irrituale, dovranno sostituire la frase “.. rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c.”, con la seguente frase: irrituale e le parti riconoscono sin d’ora il lodo come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. In questo caso però il lodo non potrà acquistare efficacia esecutiva simile a quella di una sentenza, avendo solo efficacia contrattuale.
(2) Le parti possono sostituire il termine equità con diritto.