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Disciplina del Tirocinio


DISCIPLINA DEL TIROCINIO

  1. In applicazione del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011, per conservare il titolo di mediatore civile, dopo averlo conseguito, frequentando e superando il corso base di 50 ore, è necessario:

  • frequentare e superare un corso di aggiornamento, almeno biennale, di 18 ore;

  • partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

  1. L’Organismo CONCILIAMOCI S.R.L. consente ai mediatori la partecipazione gratuita, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, a venti casi di mediazione come previsto dagli art. 4 comma 3 lettera b) e art.8 comma 4 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.

  2. Nel presente allegato, al fine di regolare l’attività di partecipazione, gli ammessi alla stessa saranno indicati come “mediatori tirocinanti”.

  3. I mediatori tirocinanti sono ammessi previa presentazione di domanda scritta rivolta al Responsabile dell’Organismo e depositata presso la sede di Rimini – alla quale andrà allegato il curriculum vitae e professionale del richiedente, la certificazione attestante la specifica formazione acquisita presso un Ente accreditato al Ministero della Giustizia, la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione e di onorabilità dei mediatori, la certificazione attestante la copertura assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento del tirocinio assistito.

  4. Il Responsabile dell’Organismo : determina il numero massimo di mediatori tirocinanti che possono partecipare al singolo caso; ammette i mediatori richiedenti al tirocinio seguendo l’ordine cronologico delle domande, dando precedenza ai professionisti iscritti nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia dei mediatori che hanno dato la propria disponibilità all’Organismo di mediazione CONCILIAMOCI S.R.L.; determina i casi ai quali ciascun mediatore tirocinante potrà assistere, tenuto conto del suo curriculum vitae e professionale e della sua esperienza professionale.

  5. Il mediatore incaricato del procedimento al quale si assiste, rilascia al mediatore tirocinante certificazione della sua partecipazione al caso di mediazione e con separata e-mail indirizzata all’Organismo, comunica, immediatamente, i nominativi dei tirocinanti (cognome nome, luogo e data di nascita) allegando anche copia della certificazione rilasciata.

  6. In ottemperanza a quanto previsto dal DM. 180/2010 come modificato dal DM.145/2011 (per conservare il titolo di mediatore civile dopo averlo conseguito), i mediatori iscritti presso l’Organismo, per ogni biennio successivo alla data di iscrizione presso il medesimo sono obbligati a far pervenire l’attestato di aggiornamento formativo presso gli enti di formazione e in una sola volta, tutte le certificazioni attestanti i venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito.

  7. L’Organismo non è tenuto a sollecitare i mediatori iscritti all’adempimento formativo biennale né alla partecipazione ai tirocini assistiti, pertanto ogni mediatore è tenuto ad attivarsi al riguardo, e CONCILIAMOCI non assume alcuna responsabilità per eventuale decadenza dal titolo di mediatore.

  8. L’Organismo provvederà a comunicare al Ministero della Giustizia le vicende modificative dei requisiti, dei dati, e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori

  9. Il mediatore tirocinante:

    • è tenuto alla stretta osservanza degli obblighi previsti per i mediatori nell’esercizio delle proprie funzioni dalla legge, dal Regolamento e dal Codice etico dell’Organismo CONCILIAMOCI S.R.L., rimanendo, quindi, obbligato alla stretta osservanza anche delle previsioni in materia di riservatezza, indipendenza ed imparzialità;

    • è tenuto a presentarsi con puntualità agli incontri fissati, diversamente perdendo il diritto di assistere;

    • assiste al caso seguendo le direttive del mediatore nominato dal Responsabile dell’Organismo per facilitare l’accordo delle parti;

    • non deve in nessun caso tenere comportamenti o atteggiamenti che possano essere di ostacolo allo svolgimento della mediazione;

    • deve sottoscrivere la seguente dichiarazione: “mi impegno di bene e fedelmente adempiere al mio ruolo nel rispetto della normativa vigente, del regolamento di procedura e del Codice etico dell’Organismo di conciliazione “CONCILIAMOCI S.R.L.”, ed a partecipare agli incontri in maniera terza ed imparziale. Attesto la mia condizione di imparzialità e l’assenza di ragioni di incompatibilità”;

    • i mediatori tirocinanti che assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno.

  1. Il mediatore designato dal Responsabile dell’Organismo ai sensi dell’art. 5 del regolamento CONCILIAMOCI S.R.L.” per facilitare l’accordo delle parti, quando al caso partecipa un mediatore tirocinante:

    • avverte, nella fase preliminare dell’incontro, della possibilità di partecipazione di un mediatore tirocinante, invitando le parti a valutare eventuali cause di incompatibilità ed esclusione,

    • nel dirigere il procedimento, cura che la presenza del mediatore tirocinante risponda alle previsioni di regolamento e non sia causa di ostacolo allo svolgimento dell’attività di mediazione,

    • presta l’assistenza necessaria alla crescita professionale del tirocinante, discutendo degli aspetti normativi, deontologici e professionali della mediazione anche al di fuori della trattazione del singolo caso;

    • adotta ogni provvedimento necessario alla direzione dell’incontro, in relazione alla presenza del mediatore tirocinante.

  1. In ipotesi di incompatibilità, ricusazione o impossibilità di partecipazione al singolo procedimento per giusta causa, il tirocinante è ammesso a partecipare ad altro caso.

  2. Per quanto non previsto, anche in ordine agli obblighi dell’Organismo, del mediatore designato e del mediatore tirocinante, si rinvia alle norme vigenti.

  3. In ogni caso, il tirocinio sarà svolto nel rispetto delle norme e degli atti amministrativi che saranno eventualmente adottati in materia, che andranno ad integrare il presente allegato senza necessità di ulteriore modifica, sostituendo le previsioni incompatibili con previsioni normative.