Norme e Provvedimenti

- DM-145.2011
- DM-180.2010 aggiornato al DM-145.2011 e al DM-139-2014
- L. 69.2009 art. 60
- Direttiva Comunitaria 2008/52/CE
- Comunnicato stampa Corte Costituzionale 24/10/2012
- Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28 - DECRETO DEL FARE
- DM-139.2014
- Riforma Cartabia 2022
- Estratto GU Gratuito Patrocino e Credito d'Imposta
- Decreto Ministeriale Cartabia 150/2023
- Tabella Nuove Tariffe Mediazione
In esecuzione della Direttiva Comunitaria 2008 – 52 – CE il legislatore, con il Dlgs 28/2010 emesso in attuazione dell’articolo 60 della L. 69 / 2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e i successivi decreti ministeriali DM 180/2010 e DM 145 /2011, ha introdotto un sistema compiuto ed organico di mediazione al quale i cittadini, i professionisti e le imprese potranno fare riferimento per scegliere il modo più appropriato di risoluzione di una lite alternativo alla via giudiziale.
La Corte costituzionale con sentenza n. 272/2012 depositata il 06/12/2012ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Con il Decreto del “fare” (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) viene reintrodotta la mediazione obbligatoria per molte materie ma a tempo, ossia per massimo 4 anni, decorsi i quali si stabilirà, in base ai risultati raggiunti, se renderla o meno obbligatoria definitivamente.
Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono:
condominio,
diritti reali,
divisione,
successioni ereditarie,
patti di famiglia,
locazione,
comodato,
affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, ad eccezione di quelle relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale,
bancari e finanziari.
La mediazione –in concreto- rappresenta un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un contrasto possono trovare, con l’aiuto di un terzo imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto di reciproca soddisfazione.