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REGOLAMENTO ARBITRALE


REGOLAMENTO ARBITRALE

1.               ARBITRATI RITUALI

Gli arbitrati gestiti da CONCILIAMOCI sono tutti arbitrati rituali secondo equità, salvo che le parti manifestino espressamente che la lite venga decisa secondo diritto ovvero in via irrituale.

2.               SEDE DELL’ARBITRATO

La sede dell’arbitrato coincide con la sede di CONCILIAMOCI presso la quale è stata depositata la domanda di arbitrato.

3.               DOMANDA DI ARBITRATO

Il procedimento arbitrale inizia con il deposito presso la Segreteria della domanda di arbitrato da parte di chi intende promuovere il procedimento arbitrale.

La domanda deve essere depositata in originale per CONCILIAMOCI ed uno per ciascuna parte convenuta, oltre ad una copia per l’Arbitro. Inoltre, una copia della domanda e dei relativi allegati dovrà essere consegnata alla Segreteria anche mediante supporto informatico.

Parte attrice, insieme alla domanda, deve versare i diritti di Segreteria indicati nella tariffa allegata.

La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo telefax.

La domanda di arbitrato deve contenere:

  • il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • l’indicazione del valore economico della controversia;
  • la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
  • l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Insieme alla domanda di arbitrato deve essere depositato l’originale dell’atto contenente la convenzione d’arbitrato (clausola compromissoria o compromesso).

4. MEMORIA DIFENSIVA DELLA PARTE CONVENUTA

La parte convenuta, entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, ha l’onere di presentare a CONCILIAMOCI una memoria difensiva nella quale:

  • indicare le proprie generalità e il codice fiscale;
  • proporre le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda;
  • precisare i mezzi di prova di cui intende valersi;
  • indicare i documenti che offre in comunicazione;
  • formulare le conclusioni

La memoria della parte convenuta deve essere depositata presso la Segreteria in originale per CONCILIAMOCI, uno per ciascuna controparte, oltre ad una copia per l’Arbitro. Copia della domanda e dei relativi allegati dovrà essere consegnata alla Segreteria anche mediante supporti informatici.

Unitamente alla memoria, la parte convenuta deve versare i diritti di Segreteria indicati nella tariffa allegata.

La Segreteria effettua la trasmissione alle altre controparti della memoria difensiva a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo telefax.

5.               DOMANDE RICONVENZIONALI

Nell’ipotesi in cui la convenuta proponga domanda riconvenzionale, è facoltà dell’attore depositare, nel termine di venti giorni dal ricevimento della memoria di cui al precedente punto 5, eventuali osservazioni di replica limitate alle argomentazioni contenute nella domanda riconvenzionale.

Per il deposito e la comunicazione alla controparte delle osservazioni di replica, si osservano le stesse modalità previste per la domanda di arbitrato.

6.               ARBITRATO A SEGUITO DI MEDIAZIONE

Le parti che abbiano svolto con esito negativo una mediazione presso CONCILIAMOCI possono congiuntamente chiedere che la lite sia risolta con un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento.

In questo caso, in deroga agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, l’Arbitro nominato da CONCILIAMOCI fisserà un’udienza all’esito della quale fisserà i termini per il deposito delle memorie difensive.

7.               NOMINA DELL’ARBITRO

Le controversie sono decise da un Arbitro Unico designato dal Comitato Direttivo di CONCILIAMOCI.

Le parti di comune accordo potranno designare l’Arbitro unico scegliendolo tra gli iscritti all’albo di CONCILIAMOCI con comunicazione depositata in Segreteria.

La nomina dell’Arbitro avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al convenuto per il deposito della memoria difensiva.

La Segreteria dà comunicazione della nomina agli arbitri e alle parti anche a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo telefax.

I termini per l’emanazione del lodo iniziano a decorrere dalla data di accettazione dell’incarico.

8.               SEGRETERIA DELL’ARBITRATO

La Segreteria di CONCILIAMOCI amministra il servizio di arbitrato svolgendo i seguenti compiti:

  • ricezione della domanda di arbitrato e degli atti del procedimento curandone la relativa trasmissione nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
  • assistenza all’Arbitro durante lo svolgimento del procedimento;
  • esercizio delle attribuzioni ad essa conferite dal presente regolamento in materia di spese del procedimento;
  • formazione e cura del fascicolo d’ufficio;
  • stesura dei verbali relativi alla procedura arbitrale;
  • cura delle comunicazioni disposte dal presente regolamento o dagli arbitri;
  • rilascio copie degli atti e dei documenti alle parti ed ai rispettivi

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

Inoltre, tutto il personale della Segreteria ha l’obbligo del riserbo su tutti i dati appresi durante il procedimento.

9.               DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Gli atti e i documenti devono essere depositati presso la Segreteria al più tardi entro l’orario di chiusura degli uffici del giorno di scadenza del termine, se questo sia lavorativo, oppure dal primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza

10.            ASSUNZIONE DEI DOCUMENTI E DEI MEZZI DI PROVA

L’Arbitro convoca le parti per sentirle e tentare la loro conciliazione. L’Arbitro inoltre ammette eventuali mezzi di prova che ritiene ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

L’Arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio scelti tra quelli iscritti nell’albo del tribunale dove ha sede l’arbitrato. I compensi dei consulenti tecnici sono a carico delle parti le quali, inoltre, hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici di parte.

Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile (c.p.c.) ad esclusione del giuramento in ogni sua possibile forma.

A conclusione della fase di istruzione probatoria l’Arbitro invita le parti a precisare le conclusioni fissando il termine per la presentazione delle memorie conclusionali e l’udienza per la discussione orale.

Esaurita la discussione orale, l’Arbitro si riserva la deliberazione del lodo.

11.            UDIENZE

Le date delle udienze sono fissate dall’Arbitro e sono comunicate dalla Segreteria ad ognuna delle parti salvo il caso in cui le date in questione siano comunicate dall’Arbitro alle parti nel corso di un’udienza.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

L’assenza di una parte non impedisce che l’udienza abbia luogo, purchè sia verificata la regolarità della convocazione.

Le udienze sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dai presenti.

12.            DELIBERAZIONE E TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO

Salvo che le parti richiedano espressamente che la controversia sia decisa nel merito secondo diritto, l’Arbitro decide secondo equità.

Il lodo deve essere emanato nel termine di novanta giorni dall’accettazione dell’Arbitro. Il termine è prorogato di ulteriori 90 giorni, non più di una volta, nei seguenti casi:

  1. assunzione di mezzi di prova;
  2. disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio;
  3. pronuncia di un lodo parziale o non definitivo;
  4. sostituzione dell’Arbitro unico escluso il caso di ricusazione già disciplinato dal presente

Le parti possono concordemente prorogare ulteriormente il termine per il deposito del lodo.

In ogni caso, nel computo del termine per il deposito del lodo non devono essere computati i giorni che vanno dal primo agosto al quindici settembre e dal venti dicembre al sei gennaio.

A seguito della sottoscrizione, il lodo viene depositato presso la Segreteria in originale e tante copie (autenticate dall’Arbitro) quante sono le parti, oltre ad una copia per il fascicolo d’ufficio.

Prima di procedere ai successivi adempimenti, la Segreteria verifica che le parti abbiano effettuato il pagamento delle indennità, provvedendo, se necessario, a sollecitarne l’adempimento.

Nei dieci giorni successivi il pagamento delle indennità, la Segreteria trasmette a mezzo raccomandata la copia autentica della decisione ad ognuna delle parti.

13.            DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

CONCILIAMOCI determina il valore della controversia a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.)

CONCILIAMOCI determina l’importo da versare in acconto e a saldo delle indennità in ragione della tariffa allegata.

Le modalità di pagamento dell’importo delle indennità vengono comunicate alle parti dalla Segreteria.

CONCILIAMOCI può, a propria discrezione, subordinare l’inizio o la prosecuzione della procedura di arbitrato al versamento dell’acconto. In ogni caso i termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene eseguito il pagamento dovuto. Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini del deposito del lodo.

Decorsi tre mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione senza che il richiesto versamento sia stato eseguito l’Arbitro dichiara l’estinzione del procedimento.

Le indennità comprendono le spese del procedimento, quelle arbitrali, il corrispettivo di CONCILIAMOCI ed il compenso dell’Arbitro. Nessuna somma deve essere corrisposta all’Arbitro.

Gli onorari ed i rimborsi spese del consulente tecnico d’ufficio devono essere corrisposti a parte. Se una delle parti non versa l’acconto richiesto, l’altra parte può anticipare la totalità dell’importo.

14.            ARBITRI E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Presso CONCILIAMOCI è istituito un albo degli arbitri suddivisi secondo le loro competenze tecniche.

Possono essere designati arbitri soltanto i professionisti iscritti nell’albo di cui al punto sopra.

Gli arbitri iscritti nell’albo di CONCILIAMOCI sono in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

  1. non sono stati condannati a pena detentiva per delitti non colposi applicata anche su richiesta delle parti;
  2. non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
  • non sono stati interdetti da pubblici uffici;

CONCILIAMOCI, previa verifica dei requisiti richiesti, delibera sulla relativa iscrizione.

La designazione dell’Arbitro sarà effettuata da CONCILIAMOCI tenendo conto del curriculum degli arbitri in relazione alla natura della controversia.

Gli arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza alla Segreteria dell’Arbitrato entro entro 15 gionri dalla nomina.

Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

  1. qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza;
  2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia;
  • qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

15.           MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

Salvo diverso accordo delle parti, l’Arbitro, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Ai fini della tutela del contraddittorio, l’arbitro – con il provvedimento che accoglie l’istanza – dovrà fissare nei successivi dieci giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. All’udienza o entro i successivi cinque giorni l’arbitro, con ordinanza, confermerà modificherà o revocherà il provvedimento già concesso.

16.            TERZIETA’, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’ARBITRO

L’Arbitro è obbligato al riserbo su tutto quanto appreso nel corso della procedura. Inoltre:

  1. adempie al proprio incarico in conformità alle norme del presente Regolamento;
  2. per ogni controversia assegnatagli sottoscrive una dichiarazione di imparzialità;
  3. informa tempestivamente CONCILIAMOCI di qualsiasi vicenda soggettiva che possa avere rilevanza nel procedimento arbitrale;
  4. si astiene dall’espletamento dell’incarico quando intercorrano rapporti professionali con una delle parti in causa.

17.            RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO

Nei casi previsti dall’art. 815 c.p.c. una parte può ricusare l’Arbitro con istanza proposta al Comitato Direttivo di CONCILIAMOCI, il quale, sentito l’Arbitro oggetto della richiesta di ricusazione, decide in via definitiva ed inoppugnabile nei quindici giorni successivi al deposito della richiesta di ricusazione.

La nomina di un nuovo Arbitro implica il decorso di un nuovo termine per la pronuncia del lodo.

18.            TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE

Le parti o i loro difensori comunicano a CONCILIAMOCI la rinuncia agli atti a seguito di transazione o conciliazione avvenute dopo la nomina dell’Arbitro, così esonerando l’Arbitro dall’obbligo di pronunciare il lodo.

In caso di transazione o conciliazione, il compenso è determinato sulla base dell’attività svolta e, comunque, in misura non inferiore al 50% e non superiore al 90 % del compenso previsto dall’allegata tariffa.

19.            RESTITUZIONE E CUSTODIA DEI FASCICOLI

Ciascuna parte è tenuta a ritirare il proprio fascicolo entro due mesi dalla conclusione del procedimento. Decorso il suddetto termine il fascicolo potrà essere eliminato a discrezione di CONCILIAMOCI.

La Segreteria può custodire il fascicolo d’ufficio non oltre tre anni dalla conclusione del procedimento.

20.            DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano gli artt. 807 e ss. del codice di procedura civile.

In ogni caso è esclusa l’applicabilità dei commi secondo e terzo dell’art. 814 c.p.c agli arbitrati amministrati da CONCILIAMOCI.