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Mediazione Obbligatoria (finalmente) Definitiva!

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 21 giugno 2017, n. 96 (legge di conversione del D.L. 50/2017, la cosiddetta “manovra integrativa” chiesta dall’Europa), che grazie al via libera al Senato dello scorso 23 giugno con l’emendamento di modifica del primo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ha portato alla definitiva stabilizzazione della mediazione civile “obbligatoria”, che da “istituto a scadenza” in fase sperimentale assume, dopo quattro anni, un assetto consolidato. mediazione stabilizzata

L’emendamento in questione ha sostituito il terzo e quarto periodo del primo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010: “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione” con il periodo “A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma”.

Un nuovo, doveroso riconoscimento dell’utilità dell’Istituto che in quattro anni ha contribuito significativamente alla risoluzione di centinaia di migliaia di controversie fra cittadini e imprese italiane e a una significativa riduzione dell’arretrato dei nostri tribunali.

Sarà comunque necessario introdurre presto altri correttivi al D.Lgs. 28/2010 per armonizzarlo con la Direttiva 2013/11/UE, che esclude l’obbligo di assistenza legale nelle controversie fra consumatori e professionisti, come ribadito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza CE n. 75/2017.azione stabilizzata

Auspichiamo che, con l’occasione, il Ministero e il Legislatore apportino anche i dovuti miglioramenti al decreto nella direzione, ormai ampiamente delineata dalla giurisprudenza, di una maggiore effettività della mediazione, dell’obbligo di partecipazione personale delle parti e della loro condotta secondo i princìpi di lealtà e buona fede.

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